STATUTO
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice
civile l’associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "GLI AMICI DEI
CEREBROLESI “ ONLUS.
È un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e
nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato.
ARTICOLO 2: SEDE - L'Associazione ha sede in TELESE (BN) presso la “Fondazione Maugeri,”
in via Bagni Vecchi, 1. Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà fissare anche
altrove la propria sede operativa nonché potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza
che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, succursali, dipendenze
provinciali e regionali ed altri centri in genere comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.
ARTICOLO 3: DURATA - La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga
deliberata dell'assemblea.
ARTICOLO 4: SCOPO - L'associazione è un organismo di volontariato che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa svolge attività a sostegno dell’assistenza e
riabilitazione di soggetti con gravi cerebrolesioni acquisite, qualsiasi sia la causa determinante, non
ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e in particolare si propone di:
a) fornire supporto informativo alle famiglie dei cerebrolesi;
b) coinvolgere i cerebrolesi e le loro famiglie nelle attività delle Associazioni;
c) coordinarsi con le Associazioni che perseguono il medesimo fine onde condividerne
le risorse fisiche e conoscitive in collaborazione con le strutture sanitarie;
d) partecipare ed organizzare corsi formativi per i disabili, per le famiglie, per i volontari ed
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operatori e non, in ambito provinciale, regionale, nazionale, europeo (fondo sociale europeo);
e) promuovere campagne e misure di prevenzione delle gravi cerebrolesioni acquisite a livello
provinciale e regionale;
f) organizzare raccolte dati a livello provinciale e regionale sulle cerebrolesioni;
g) sollecitare la creazione a livello provinciale e regionale di un numero adeguato di Unità per
acuti, per le gravi cerebrolesioni acquisite e Unità operative post-acute ad alta valenza
riabilitativa.
h) sollecitare la creazione di strutture di lungo degenza riabilitativa appositamente dedicate ai
cerebrolesi che non possono essere adeguatamente assistiti a domicilio;
i) promuovere progetti a favore degli stati vegetativi che garantiscano i loro diritti in quanto
persone;
j) promuovere l’assistenza domiciliare altamente specialistica (medici, psicologi, fisioterapisti,
logopedisti, infermieri, ecc.) per facilitare un precoce ed efficace reinserimento sociofamiliare
dei pazienti;
k) promuovere il reinserimento lavorativo dei cerebrolesi, riaddestrandoli e tenendo conto delle
loro abilità residue, promuovendo specifici progetti formativi;
l) curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo delle patologie cerebrali, anche
attraverso i mezzi di informazione;
m) stipulare e sottoscrivere convenzioni con le Università, enti pubblici o privati o con altre
istituzioni regionali per il proseguimento degli scopi sopra citati;
n) organizzare iniziative di servizi, attività culturali, sportive e ricreative per i cerebrolesi;
o) promuovere la creazione di case-famiglia ed altre strutture di accoglienza per i cerebrolesi;
p) promuovere la creazione di centri diurni per il recupero, la riabilitazione ed il reinserimento
sociale dei cerebrolesi;
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle
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direttamente connesse, e comunque in via non prevalente. L’associazione potrà tuttavia compiere
tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al perseguimento del suo
scopo, nei limiti di legge. Nella realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione intende avvalersi di
attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà , il tutto in conformità alla legge 11 agosto 1991 n.
266.- L’Associazione può, inoltre assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività finalizzate al
perseguimento del suo scopo , ivi comprese:
a) la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere; la
partecipazione (e la promozione) ad altre Associazioni e/o fondazioni aventi scopo uguale o
simile al proprio.
b) L’istituzione di centri di studio e scientifici e di altri tipi di organismi, ai quali potranno aderire
(portando quindi il loro contributo) Enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche e
private, persone fisiche ed in genere soggetti di qualunque tipo intenzionati a collaborare con
l’Associazione. Tali organismi funzioneranno secondo appositi Regolamenti approvati
dall’Assemblea.
c) Saranno altresì istituiti in forma permanente, un Comitato Tecnico scientifico con compiti
esclusivamente consultivi ed un Comitato d’Onore, che assisteranno il consiglio nello
svolgimento dell’attività.
ARTICOLO 5: PRINCIPI – L’Associazione GLI AMICI DEI CEREBROLESI si rifà ai principi
sanciti dalla Carta dei Diritti del Malato o Carta di Oviedo, approvata dall’Unione Europea e
ratificata dalla Repubblica Italiana. In particolare, al centro del proprio operato vi è il rispetto della
persona umana considerata nella sua interezza, della sua dignità , della sua individualità e la difesa
del contesto socio-affettivo in cui opera, in particolare si assume la Carta di Oviedo quale strumento
di riferimento per l’attività di monitoraggio sullo stato dei diritti del paziente, dell’attività di
prevenzione nelle azioni di salvaguardia che saranno svolte a difesa dei diritti violati.
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ARTICOLO 6: ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE TRAUMATIZZATI
CRANICI. L’Associazione GLI AMICI DEI CEREBROLESI si ispira alle finalità sociali e agli
scopi raggiunti dalla Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico (F.N.A.T.C.) con sede in
Carnago (VA) alla via Roma 9/c, alla cui organizzazione aderisce senza riserva alcuna.
Può aderire ad iniziative in coordinamento con altre Associazioni o Enti qualora le finalità
siano congrue agli scopi dell’Associazione.
TITOLO II
RISORSE E ATTIVITA’ ECONOMICHE
ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - II patrimonio dell’Associazione,
costituito inizialmente dai contributi versati dai partecipanti all’atto costitutivo, può essere
incrementato da:
- versamenti effettuati dai nuovi associati in sede di adesione;
- quote di iscrizione annuale all’associazione;
- contributi liberamente erogati da persone fisiche e da enti, pubblici e privati;
- denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti
testamentari e liberalità da chiunque effettuati
- beni acquistati dall’associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con
eventuali avanzi di gestione.
- ogni altro conferimento estraneo.
II Consiglio Direttivo stabilisce la quota che ciascun nuovo associato dovrà versare nel caso
venga accolta la domanda di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale all’associazione a carico
di tutti gli associati.
I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno.
Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’iscrizione.
L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento
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del contributo sociale per tutto l’anno in corso.
Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche
nel caso di scioglimento dell’associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo
associato. Quote e contributi sono inoltre intrasmissibili per atto tra vivi.
ARTICOLO 8: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE.
Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in
modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 9: RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE.
L’associazione “Amici dei cerebrolesi” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli
organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente
responsabile.
Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni
o contratti stipulati.
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
TITOLO III
ASSOCIATI
ARTICOLO 10: ASSOCIATI - Possono aderire all’associazione, acquistando la qualifica di
associato, tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti, riconosciuti e non, che condividano e dimostrino
interesse verso le finalità dell’associazione. La qualità di associato decorre dalla data della delibera
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di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata
allo stesso Consiglio. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere
richiesta ne accettata per un periodo di tempo limitato.
ARTICOLO 11: CATEGORIE DI ASSOCIATI – L’associazione ha struttura democratica e si
ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l’effettività del
rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli
associati hanno eguali diritti ed obblighi. AI solo fine di individuare tra gli associati coloro che
parteciparono alla costituzione dell’associazione e coloro che per la loro fama potranno contribuire in
modo rilevante allo sviluppo dell’associazione, gli associati stessi si distinguono in:
a) FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l’associazione sottoscrivendo l’atto
costitutivo.
b) ORDINARI: sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente
(anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del
Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona
fisica designata.
c) ONORARI: sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici,
culturali, economici, amministrativi, sociali, sportivi della Campania o di altre città e
Nazioni che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell’Associazione e quindi al
raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo
degli Associati Onorari e la nomina degli stessi. I soci onorari fanno parte di diritto al
Comitato d’Onore.
d) SOCIO SOSTENITORE sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni
altro Ente che versano una quota maggiore di quella ordinaria;
ARTICOLO 12: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - Tutti gli Associati hanno diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli
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eventuali Regolamenti;
- partecipare a tutte le attività associative;
- essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate e in corso di deliberazione;
- usufruire delle strutture dell’Associazione.
ARTICOLO 13: DOVERI DEGLI ASSOCIATI - Tutti gli associati hanno il dovere di:
- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell’Associazione, che degli altri Associati,
nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l’Associazione, secondo i principi della
correttezza e buona fede;
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 14: GRATUITA’ DELL’ATTIVITA’ DEGLI ASSOCIATI – L’attività degli
Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli
Associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per
l’attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente
stabiliti dall’Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro
dipendente o autonomo e incompatibile con la qualità di Associato. L’attività degli Associati
ricoprenti cariche amministrative e/o direttive e fornita gratuitamente.
ARTICOLO 15: PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si
perde per:
- decesso della persona fisica;
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- dimissioni (o recesso);
- esclusione.
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La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e
regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, è decisa dall’Assemblea.
Prima di procedure all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’Associato gli addebiti che
allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell’assemblea,
consentendogli la facoltà di replica.
E’ facoltà dell’Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da
parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 settembre di
ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e quindi obbligati al versamento
della quota annuale.
Gli Associati dimissionari, esclusi o che, comunque, cessino di appartenere all’Associazione
non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione.
Le domande di dimissioni degli associati devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera
raccomandata.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 16: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE - Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Comitato d’Onore;
f) il Comitato Tecnico-Scientifico.
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ARTICOLO 17: ASSEMBLEA DEI SOCI – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione
ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote. L’Assemblea si riunisce
presso la sede legale dell’Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio-rendiconto annuale da effettuarsi entro il 30 (trenta) aprile di
ogni anno. L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti: approvazione del bilancio-rendiconto; -
determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell’Associazione per la realizzazione
dello scopo; - elezione dei membri del Consiglio Direttivo; - esclusione di Associati; - approvazione e
modifiche di Regolamenti interni; - modifiche dello Statuto; - scioglimento dell’Associazione e
nomina dei liquidatori; - tutto quant’altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame
dal Consiglio Direttivo e/o dagli Associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno
richiesta la convocazione.
ARTICOLO 18: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA - La convocazione dell’Assemblea è
fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di associati non
inferiore a 1/3 (un terzo) di tutti. In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo
lettera raccomandata, deve convocare l’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni della data di
ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi presso la sede
sociale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione
devono essere indicati: - il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza; - il luogo, il giorno e l’ora
dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima; - L’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Ogni associato può farsi rappresentare
in Assemblea con delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni
associato può rappresentare per delega non più¹ di 2 (due) associati assenti. Le deleghe sono
verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell’Associazione a cura del Presidente del
Consiglio Direttivo o del Segretario. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
(ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal
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membro più anziano del Consiglio Direttivo). II Presidente è assistito da un Segretario nominato
dall’Assemblea- Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può
prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale
non era presente.
ARTICOLO 19: VOTAZIONI E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - Tutti gli
associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia l’argomento o la
delibera posta all’ordine del giorno, purché maggiorenni.
Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, su richiesta di almeno
1/3 dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno
sempre assunte a scrutinio segreto.
Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati
all’associazione.
In prima convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare
per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della meta più uno degli Associati. In seconda
convocazione, l’Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il
numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre
tuttavia sia in prima che in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati ed il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dello Statuto, il verbale
di Assemblea potrà essere redatto da un notaio. Per la delibera di scioglimento anticipato
dell’associazione occorre invece sia in prima che in seconda convocazione la presenza ed il voto
favorevole di due terzi (2/3) degli associati.
AI fine di garantire un’idonea pubblicità alle deliberazioni prese dall’assemblea queste
saranno conservate presso la sede dell’associazione, di modo che ciascun associato possa prenderne
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visione ed ottenerne copia a sue spese.
ARTICOLO 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri, secondo
determinazione presa dall’assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere solo associati, liberamente eletti
dall’assemblea.
Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo
e successivamente dall’assemblea.
I componenti del Consiglio durano in carica tre (3) anni a partire dalla data; della rispettiva
nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine sono rieleggibili.
II Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice- Presidente ed il
Segretario; nomina, altresì, il Tesoriere ed il Comitato Tecnico Scientifico.
ARTICOLO 21: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - II Consiglio si riunisce presso la
sede legale dell’Associazione almeno ogni 3 (tre) mesi (comunque ogni volta che sia necessario). La
convocazione e fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la
metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail)
deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima d
quello fissato per la riunione.
In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso
inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
L’avviso deve contenere la data e l’ora fissate per la riunione, nonché l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza
dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente
costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. II
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Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Di ogni
adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto
verbale dovrà essere trascritto in apposito libro, tenuto dal segretario. II Consiglio Direttivo può
attribuire a uno o più dei suoi membri il potere d compiere determinati atti in nome e per conto
dell’Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche il Tesoriere con solo voto consultivo.
ARTICOLO 20: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - AI Consiglio Direttivo sono
attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In
particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni: - elezione al proprio interno del Presidente e
del Vicepresidente; - nomina del segretario e del Tesoriere; - gestione dell’Associazione in ogni suo
aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall’Assemblea; - accettazione delle richieste di
ammissione dei nuovi aderenti all’ Associazione o il rifiuto motivato degli stessi; - predisposizione
annuale del bilancio-rendiconto; - determinazione dell’importo annuale delle quote associative; -
conferimento della qualifica di Associato ONORARIO; - la formazione di eventuali regolamenti
interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
II Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati
e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche
connesse alle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 23: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI - Nel caso di cessazione
per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli
associati. II Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli Associati, al cui
ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. II nuovo
Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel
caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto e
occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
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ARTICOLO 24: IL PRESIDENTE - II Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età , a maggioranza assoluta dei
voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. II primo Presidente è
tuttavia nominato in sede di atto costitutivo. II Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi in
ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell’Associazione, i documenti contabili e pone in
esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo. In
particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni: convocare e presiedere le adunanze del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati; - curare l’esecuzione delle delibere del
Consiglio Direttivo; - verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; - sottoscrivere i verbali
dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell’associazione; -
assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio
Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento
dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 (dieci) giorni. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. II
Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.
ARTICOLO 25: IL SEGRETARIO IL TESORIERE ED IL PRESIDENTE ONORARIO - AI
Segretario sono affidati i seguenti compiti: - tenuta e aggiornamento del Registro degli associati; -
redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio
Direttivo);
Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti: tenuta dei registri di contabilità , conservazione
della documentazione relativa; - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo. II primo Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio
Direttivo in sede di atto costitutivo.
E’ prevista inoltre la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario,
scelto fra gli associati, che ricopre tale carica onoraria a tempo indeterminato, e che può svolgere
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singole attività di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 26: IL COMITATO D’ONORE - II Comitato d’Onore è costituito dai soci onorari e
dagli altri associati individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di promuovere ogni iniziativa
utile a far conoscere ai terzi le finalità e gli obiettivi dell’associazione, nonché di divulgare
all’esterno le attività svolte ed i risultati ottenuti dalla stessa.
ARTICOLO 27: IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO - II Comitato Tecnico - Scientifico
è composto da operatori di chiara fama nel settore medico - scientifico individuati dal Consiglio
Direttivo. Esso è costituito al solo fine di sensibilizzare la pubblica opinione sulle problematiche che
interessano i gravi cerebrolesi e le loro famiglie. Esso è un organo esclusivamente consultivo e
supporta il Consiglio Direttivo nelle attività di cui al precedente art. 4, individuando, più
correttamente, i problemi che la condizione di cerebroleso comporta e come questi possono essere
superati.
TITOLO V
IL BILANCIO
ARTICOLO 28: ESERCIZIO Un esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 29: RENDICONTO - AI termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il
Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo i criteri
di legge, da sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione, unitamente al Bilancio
preventivo, entro il 31 marzo di ogni anno. Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede
sociale, nei trenta giorni antecedenti l’Assemblea, in modo che tutti gli associati possano prenderne
visione, nonché chiederne copia a loro spese. II quorum richiesto per l’approvazione del rendiconto
consuntivo e preventivo da parte dell’Assemblea e quello più basso, previsto per le delibere relative
alla gestione della società che non importano modifiche dell’atto costitutivo. La delibera che approva
il rendiconto economico e finanziario è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti
gli Associati possano prenderne visione.
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ARTICOLO 30: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE:
Eventuali utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma
dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi sociali. E’ in ogni caso vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 31: LIBRI ASSOCIATIVI - Oltre ai libri fiscali, l’Associazione può tenere: - il libro
degli associati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione della categoria cui
appartengono, delle loro generalità , domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al
rapporto associativo; - i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti
su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a
cura del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 32: CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie insorgenti tra
l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e che abbiano per oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto associativo sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre
membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente
del Tribunale nel cui circondario ha sede l’associazione. I tre arbitri così nominati provvederanno a
designare il Presidente. II Collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla sua
costituzione, in modo vincolante per le parti; il Collegio deciderà inoltre a maggioranza ed in via
rituale.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 33:OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO : In caso di suo
scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui
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all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
ARTICOLO 34: SEGNI DISTINTIVI - RINVIO – L’associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” – ONLUS.
Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile (legge 266/91) che
disciplinano le associazioni.
Firmato:
IL PRESIDENTE: Furlan Tullio
LO STATUTO E’ STATO REGISTRATO
IL 21.05.2008 all’Agenzia delle Entrate
Ufficio NAPOLI 3
N. 4357